Le leggi già ci sono per gestire l’ordine pubblico

Ricordavo e sono andata a cercare il testo della legge detta Reale emessa nel 1975 ( legge 22 del maggio 1975). Non mi risulta che la legge sia stata abrogata, magari ha subito delle modifiche. Però quello che voglio dire che già ci sono i mezzi per impedire/ridurre al minimo gli episodi accaduti a Torino qualche giorno fa. Allora se le leggi ci sono , forse mancano o i mezzi ( poliziotti/ carabinieri/ guarda di finanzia) o la volontà di chi è al potere di far applicare queste leggi perchè fa più comodo creare disordine e terrore.

 

Per esempio l’articolo 4 di questa legge recita:

  Art. 4.

  In  casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono
un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali
ed  agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso
di    operazioni    di   polizia   possono   procedere,   oltre   che
all'identificazione,  all'immediata  perquisizione sul posto, al solo
fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti
di  effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in
relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non
appaiono giustificabili.
  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  precedente  la perquisizione puo'
estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato
dalle persone suindicate per giungere sul posto.
  Delle  perquisizioni  previste  nei  commi  precedenti  deve essere
redatto   verbale,   su  apposito  modulo,  che  va  trasmesso  entro
quarantotto  ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto
dal primo comma, consegnato all'interessato.
Art. 5.

  E'  vietato  prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi
in  luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico,  facendo  uso di caschi
protettivi  o  con  il  volto  in  tutto  o in parte coperto mediante
l'impiego   di   qualunque  mezzo  atto  a  rendere  difficoltoso  il
riconoscimento della persona.
  Il  contravventore  e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con
l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.


E' interessante anche l'articolo 7

 Art. 7.

  L'articolo  1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal
seguente:
  "Ai  fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della  Costituzione,  si  ha  riorganizzazione  del disciolto partito
fascista  quando  una associazione, un movimento o comunque un gruppo
di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche
proprie  del  partito  fascista,  esaltando,  minacciando o usando la
violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione
delle   liberta'   garantite   dalla  Costituzione  o  denigrando  la
democrazia,  le  sue  istituzioni  e  i  valori  della  Resistenza, o
svolgendo  propaganda  razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla
esaltazione  di  esponenti,  principi,  fatti  e  metodi  propri  del
predetto  partito  o  compie  manifestazioni  esteriori  di carattere
fascista".

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