Ricordavo e sono andata a cercare il testo della legge detta Reale emessa nel 1975 ( legge 22 del maggio 1975). Non mi risulta che la legge sia stata abrogata, magari ha subito delle modifiche. Però quello che voglio dire che già ci sono i mezzi per impedire/ridurre al minimo gli episodi accaduti a Torino qualche giorno fa. Allora se le leggi ci sono , forse mancano o i mezzi ( poliziotti/ carabinieri/ guarda di finanzia) o la volontà di chi è al potere di far applicare queste leggi perchè fa più comodo creare disordine e terrore.
Per esempio l’articolo 4 di questa legge recita:
Art. 4. In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.
Art. 5. E' vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. E' interessante anche l'articolo 7
Art. 7. L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".
