Ovviamente nenanche in Agosto la strage si è interrotta e i morti sul lavoro continuano ad esserci anche se passano in secondo piano come la crisi economica, la sofferenza delle famiglie, la povertà in aumento. In questi giorni unico argomento di discussione politica è “Elezioni si Elenzioni no” a due anni dalle precedenti e con una LARGA maggiornanza al potere. Il tutto perchè all’interno di questa maggiornaza qualcuno ha iniziato a porre questioni morali, ha iniziato a chiedere che si pensasse ai problemi del lavoro, dell’occupazione , della crisi economica e si smettesse di pensare ai guai giudiziari del capo, e si smettesse di difendere corrotti e corruttori.
L’imperatore ovviamente non può accettare dissenso per cui si deve tornare al voto in barba alla costituzione che dice l’italia è una repubblica parlamentare. Ha deciso di lanciare un aut aut in 5 punti dichiarando che non accetta nessuna discussione sulle sue proposte sempre dimenticando la costituzione che recita:
art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defini.
quindi il Governo può proporre ma è il Parlamento che decide ed eventualmente modifica. Per cui non esiste che il Governo presenti leggi e che il Parlmamento supinamente le accetti a scatola chiusa.
In nessuno dei 5 punti presentati si parla di lavoro e tantomeno di sicurezza sul lavoro.
In questo articoloapparso su “Il Fatto Quotidiano” di Elisabetta Reguitti si parla delle 19 morti di questo mese. Purtroppo questa è la realtà fatta di morti quotidiane sul lavoro causate anche dalla crisi, causate dalla conutnua rincorsa di assegnazione di appalti al ribasso dove per vincere è necessario ridurre/cancellare le spese per la sicurezza ed è necessario far lavorare in nero senza, in tanti casi, alcuna preparazione specifica.
E leggendo questo articolo sono risalita anche al nome di MARCO BAZZONII operaio metalmeccanico di Firenze RLS che sta affrontando con grande impegno questo suo ruolo, conducendo battaglie purtroppo quasi personali e non supportate come dovrebbero dal sindacato.
Qui di seguito il testo della lettera di Marco Bazzoni dove riferisce dell’esito della sua petizione fatta al Parlamento Europeo
IL 19 Aprile scorso , la Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, ha accettato (dichiarato ricevibile), la mia petizione n 1919-09 sulle difformità di alcuni articoli del Dlgs 106/09 rispetto alle Direttive EU e alle leggi fondamentali dello Stato Italiano.
Oltre a questa petizione al Parlamento Europeo, ho fatto anche denuncia, sempre sul solito tema, alla Commissione Europea Affari Sociali e Occupazione : CHAP(2009)00016
Sono ovviamente soddisfatto che la Commissione Petizioni abbia accettato la mia petizione, non era per nulla scontato.
La Commissione Europea, sulla base di un analisi preliminare della mia denuncia CHAP (2009)00016, il 26 aprile 2010 ha richiesto alle Autorità Italiane, informazioni circa il recepimento della Direttiva Europea 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.
La Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, mi ha risposto invece, che ha avviato l’esame del caso e deciso di chiedere alla Commissione Europea di svolgere un indagine preliminare sui vari aspetti del problema e che proseguirà l’esame non appena le saranno pervenute le informazioni necessarie.
Per rendere più comprensibile il tutto e rendere chiare l’opportunità che i singoli cittadini hanno e utile spiegare cosa può fare la Commissione Petizioni quando una petizione viene dichiarata ricevibile.
Se la petizione riguarda un caso di interesse generale, se, ad esempio, la Commissione constata una violazione della legislazione comunitaria, essa può avviare una procedura d’infrazione che può concludersi con una sentenza della Corte di giustizia, della quale potrà avvalersi il firmatario.
La petizione può dar luogo a un’iniziativa politica del Parlamento o della Commissione.
Ed ora i punti trattati nella mia denuncia.
Per quanto riguarda la norma “salva manager”, il Dlgs 106/09, ha deresponsabilizzato i datori di lavoro e i dirigenti, rispetto agli obblighi di salvaguardia della salute e sicurezza definiti dal Dlgs 81/08.
Infatti, grazie alla possibilità offerta con la sub-delega, datore di lavoro e dirigenti, potranno teoricamente delegare ai preposti, TUTTI gli obblighi, ad eccezione degli unici due non delegabili: stesura del DVR e nomina del RSPP, che a seguito delll’art 17 del Dlgs 81/08, rimasto invariato, rimangono ad esclusivo carico del datore di lavoro.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio per i contratti d’appalto o di opera, con il Dlgs 106/09, per alcune categorie di lavoratori e per alcune tipologie di lavorazioni, non sussiste per il datore di lavoro committente di contratti di appalto o di opera, l’obbligo sancito dal comma 3, dell’art 26 del Dlgs 81/08, di elaborare DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Viene quindi meno la salvaguardia per talune categorie di lavoratori (liberi professionisti , trasportatori) indipendentemente dal rischio della attività appaltante.
Viene inoltre meno la salvaguardia per tutti i lavoratori, nel caso di lavorazioni di breve durata, sempre che non siano presenti dei rischi previsit dal comma 3 bis, ma anche se siano presenti dei rischi comunque rilevanti per la sicurezza (basta citare il rischio da investimento da parte di mezzi di sollevamento e trasporto).
Per quanto riguarda il Documento di Valutazione del rischio da stress correlato, il Dlgs 106/09 ha prorogato i termini la sua elaborazione da parte delle aziende al 1 Agosto 2010.
Questa proroga appare del tutto ingiustificata, poichè da tempo sono disponibili in letteratura, valide indicazioni su come valutare tale rischio.
Per quanto riguarda il DVR, il Dlgs 106/09 ha prorogato l’elaborazione di tale documento a 90 giorni per una nuova impresa, e di un mese, per modifiche sostanziali ad un imprese esistente.
In questo modo, il Dlgs 106/09, consente al datore di lavoro di non eseguire nessuna valutazione del rischio per i primi 3 mesi di attività e per il primo mese dopo modifiche sostanziali, visto che solo la formalizzazione del documento ha valore per attestare l’avvenuta esecuzione della valutazione del rischio.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, il Dlgs 106/09, concede al datore di lavoro, tramite il medico competente (che è il medico di fiducia dell’azienda da cui viene pagato e non dei lavoratori), un controllo delle condizioni di salute di persone che non hanno ancora nessun rapporto di subordinazione con l’azienda.
L’intento dell’aggiunta delle visite preassuntive, non può essere visto come tutela della salute dei lavoratori, in quanto si applica prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ma appare come una forma di discriminazione e di selezione, in modo da scartare in partenza persone che possono essere affette da problemi di salute.
Appare significativo che l’articolo 26, comma 1, del Dlgs 106/09, abbia eliminato dall’articolo 41, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/08, le parole “dalle direttive europee”.
Il Dlgs 106/09 ha esplicitamente escluso le direttive europee, come fonte per la definizione delle necessità di sorveglianza sanitaria.
Per quanto riguarda le sanzioni a carico di datori di lavoro e dirigenti, il Dlgs 106/09, ha previsto in numerosi articoli, una inaccettabile riduzione generalizzata delle sanzioni.
Tale riduzione delle sanzioni appare del tutto ingiustificata, soprattutto in un momento in cui la politica del governo in materia penale, è tutta tesa ad un indiscriminatorio inasprimento della reazione penale sulla scorta dell’invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifiche più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, ecc).
La sicurezza sul lavoro, rappresenta l’unico settore, in cui invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio, quasi a voler dimostrare che la sicurezza dei lavoratori non può essere considerato un interesse meritevole di tutela.
Per quando riguarda la consegna da parte dei datori di lavoro agli Rls, di copia del DVR, Il Dlgs 106/09, imponendo che il DVR sia consultato esclusivamente in azienda, rappresenta, di fatto, una grave limitazione dei diritti degli Rls, al quale si imporrebbe la validazione di un documento, senza che lo stesso ne possa effettivamente disporre (cioè, averlo consegnato nelle proprie mani, ma con un effettivo diritto di utilizzo) in virtù delle proprie funzioni e prerogative e così limitando nella possibilità di conoscenza e valutazione.
Infine, poichè il Dlgs 81/08 (e il Dlgs 106/09), sono decreti attuativi solo dell’art 1 della legge delega 123/07, non possono essere in contrasto con quanto affermato dall’art 3 della legge 123, obbligo entrato in vigore prima dell’emanazione del Dlgs 81.
Il decreto correttivo (Dlgs 106/09), dunque, è da considerarsi illegittimo e incostituzionale, in quanto contrasta e eccede alla legge 123/07, perchè determina, di fatto, una riduzione dei diritti e delle prerogative della rappresentanza come era chiaramente definito dalla legge stessa.
Il testo del Dlgs 106/09 lo potete trovare a questo qui
Marco Bazzoni, Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza-Firenze
Email: bazzoni_m@tin.it